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21/09/2001: pubblicata la circolare 42 D Agenzia Dogane: Esercizio di gruppi elettrogeni mobili - Procedura di rimborso della maggiore accisa.

CIRCOLARE N.42/D
Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti 5RPD

TEL. 06-50246092 - FAX 06-50957346
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ROMA - Via Mario Carucci, 71

Prot. n. 1385/UDA
Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Dogane
Agli Uffici Tecnici di Finanza
Alle Direzioni Circoscrizionali dell’Agenzia delle Dogane
LORO SEDI
e per conoscenza:
Al Dipartimento per le politiche fiscali – ROMA
Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario-SECIT-ROMA
Al Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio
Operazioni – ROMA
All’Area affari giuridici e contenzioso – SEDE
All’Area verifiche e controlli tributi doganali e accise –
laboratori chimici - SEDE
Al Ministero delle Attivita’ produttive - ROMA
All’ E.N.I. S.p.a.
P.le Mattei, n. 1 00144 ROMA
All’Unione Petrolifera
Via del Giorgione, n. 129 00147 ROMA
All’ Assopetroli
Largo Fiorentini, n. 1 00186 ROMA
Alla Federpetroli
Piazza S. Giovanni, n. 6 50129 FIRENZE
Alla Confindustria Viale dell’Astronomia, n. 30 00144
ROMA
All’Assocostieri – Via Cesare Pavese, 305 – ROMA
Alla Associazione Nazionale Società per Azioni
Piazza Venezia, 11 – ROMA
All’Unione Parmense degli Industriali
Strada al Ponte Capra Zucca,6 43100 -PARMA
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OGGETTO: Esercizio di gruppi elettrogeni mobili- Procedura di rimborso della maggiore accisa
assolta sugli oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica.
Il punto 11 della tabella A allegata al testo unico accise approvato con D.Lgs.26 ottobre
1995, n.504 prevede l’aliquota ridotta di accisa per taluni oli minerali impiegati per la produzione di
energia elettrica.
In attesa dell’emanazione dell’apposito regolamento di disciplina del predetto beneficio in
attuazione del citato testo unico, l’impiego degli oli minerali di che trattasi avviene SHUO¶XWLOL]]RGL
JDVROLRVRJJHWWRRSDU]LDOPHQWHDVVRJJHWWDWRDGDFFLVDcon l’osservanza delle modalità dettate dalla
circolare n.33 del 15 ottobre 1985, prot. n.8851/XI della Direzione generale delle dogane e delle
imposte indirette , ove compatibili con le disposizioni del cennato testo unico, e dalla circolare
n.131/D del 5 maggio 1995, prot.n.9402414/VI-D.C.P.C. del Dipartimento delle dogane e delle
imposte; SHU  O¶XWLOL]]R GL JDVROLR  DVVRJJHWWDWR DG DFFLVD  invece, occorre fare riferimento alla
modalità dettate con la circolare n. 81 del 1° agosto 1987, prot. n. 901/XI della Direzione generale
delle dogane e delle imposte indirette, in quanto compatibili con le disposizioni del cennato testo
unico, nonché alle disposizioni stabilite, in via generale, per i rimborsi di accisa dal regolamento
approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n.689.
Sono state rappresentate difficoltà in ordine alla procedura da adottare per usufruire
dell’agevolazione nell’ipotesi di impiego di prodotti ad accisa assolta nella misura intera con
JUXSSLHOHWWURJHQLPRELOL, muniti di contatore per la misurazione dell’energia elettrica e di licenza
rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza destinatario della denuncia di attivazione, che si trovino ad
operare, nel corso dell’anno, in cantieri di lavoro siti nell’ambito territoriale di differenti uffici
tecnici di finanza.
In particolare, è stato chiesto se nella cennata ipotesi potesse accordarsi all’esercente il
gruppo elettrogeno mobile la possibilità di presentare un’unica istanza per ottenere il rimborso
della maggiore accisa assolta sui prodotti utilizzati per la produzione di energia elettrica nei diversi
cantieri presso l’ufficio che ha provveduto al rilascio della ricordata licenza, in analogia a quanto
gia’ consentito con la circolare n.366 del 17 dicembre 1991, prot. n.4989, nell’ ipotesi di esercizio
di gruppi elettrogeni mobili ai fini dell’applicazione delle addizionali sui consumi di energia
elettrica ed in base alla quale l’esecuzione delle incombenze fiscali può essere adempiuta presso un
solo ufficio finanziario.
Esaminata la questione e ferma restando la validità della procedura ordinaria nelle ipotesi
in cui il gruppo elettrogeno viene utilizzato per lunghi periodi di tempo presso un medesimo
cantiere (denuncia di attivazione e di cessazione dell’attività all’ufficio finanziario presso il quale
assolvere a tutte le altre incombenze relative al periodo di esercizio dell’attività), si comunica che
nulla osta all’adozione, in via provvisoria ed in attesa del regolamento sopra ricordato, di una
procedura operativa che consenta la riduzione degli adempimenti ai fini della richiesta di rimborso
della maggior accisa assolta sui prodotti petroliferi impiegati nell’uso agevolato, per gli operatori
che utilizzano il medesimo gruppo elettrogeno per brevi periodi nel corso dell’anno in diversi
cantieri.
A tal fine si prescrive, salvo diversa motivata determinazione dell’ufficio tecnico di finanza
(UTF) territorialmente competente in base all’ubicazione del magazzino e destinatario della
denuncia di attivazione, l’osservanza degli adempimenti di seguito elencati:
1) l’esercente il gruppo elettrogeno procede ad effettuarne la denuncia secondo le modalità
di rito all’ UTF sopra identificato che rilascia la prescritta licenza di esercizio e vidima il relativo
registro delle letture del contatore;
2) al primo trasferimento del gruppo elettrogeno, l’operatore effettua apposita
comunicazione dello spostamento via fax tanto all’UTF di cui al punto 1) quanto all’ UTF nella
cui competenza territoriale ricade il cantiere presso il quale intende iniziare ad operare, mentre nei
successivi trasferimenti la comunicazione è inviata anche all’UTF competente sul cantiere di
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cessazione dell’attività; nella predetta comunicazione viene, tra l’altro, specificato il dato risultante
dal contatore del gruppo elettrogeno, debitamente annotato nel predetto registro che deve seguire il
gruppo mobile per l’effettuazione dei controlli;
3) successivamente alla cessazione dell’attività presso l’ultimo cantiere, il gruppo
elettrogeno dovrà essere ricondotto al magazzino di partenza. Il titolare dell’officina potrà produrre
istanza di rimborso all’UTF di cui al punto 1), il quale procede agli adempimenti prescritti dal
D.M.n.689/96, secondo le modalità in atto, prendendo a base dei consumi i valori del contatore
(iniziale e finale) e le comunicazione agli UTF effettuate con le modalità di cui al punto 2.
Nel richiamare l’attenzione sulla circostanza, prevista dalle citate circolari, secondo cui
l’impiego dei prodotti petroliferi ad accisa assolta e per i quali si intende richiedere il rimborso è
alternativo all’impiego di prodotti in sospensione da accisa, si prega di voler segnalare eventuali
difficoltà ed inconvenienti che dovessero verificarsi nell’attuazione della cennata procedura.
IL DIRETTORE DELL’AREA
(Dr. Giuseppe VALLE)