News

12/03/2010: Circolare Agenzia Dogane 5 D, Impieghi degli oli minerali che comportano l’esenzione dell’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta

CIRCOLARE N.5/D
Roma, 12 marzo 2010
Alle Direzioni Regionali e Interregionali dell’Agenzia delle Dogane
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI
e per conoscenza:
agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
SEDE
alle Direzioni centrali
SEDE
al Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo n. 22
(fax 06/47603910)
alla Confindustria
Viale dell’Astronomia n. 30
(fax 06/5923713)
all’E.N.I.
P.le Mattei n.1
(fax 06/59825995)
all’Unione Petrolifera
Via del Giorgine n. 129
(fax 06/59602925)
all’Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
(fax 06/6861862)
all’Assocostieri
Via di Vigna Murata n. 40
(fax 06/5011697)
all’Assogasliquidi
V.le Pasteur n. 10
(fax 06/5919633)
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI
Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie
00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 06 50246556 – Fax +39 06 50245024 - e-mail: dogane.tributi.esenzioni@agenziadogane.it
alla Confcommercio
P.za G. Belli n. 2
(fax 06/6874586)
alla Confesercenti
Via Farini n.5
(fax 06/4746556)
all’Associazione nazionale
società per azioni
Piazza Venezia n. 11
(fax 06/6790487)
alla ANAEE
Via Adolfo Ravà, 106
ROMA
alla Federpetroli
P.za S. Giovanni n.6
(fax 055/2381793)
FIRENZE
alla Repubblica di S. Marino
Dipartimento finanze
(fax 0549/882244)
SAN MARINO
OGGETTO:
Impieghi degli oli minerali che comportano l’esenzione dell’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta. Punto 9 e punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, approvato con Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.
Con riferimento a numerose questioni sollevate in merito all’applicazione della Circolare 33/D del 15 settembre 2006, nonché delle successive note 2903 del 4/9/2007, 56530 del 25/11/2008, 41134 del 26/03/2009 e 72677 del 27/5/2009, si forniscono le seguenti direttive.
2
Punto 9 della Tabella A allegata al D. Lgs 504/95, Testo Unico delle Accise.
1) Tenuto conto dell’esperienza maturata e degli approfondimenti effettuati, sono state individuate le seguenti tipologie relative all’agevolazione in questione:
A. Produzione di forza motrice con motore termico permanentemente ancorato al terreno o a strutture fisse;
B. Produzione di forza motrice con motore termico permanentemente installato su struttura o mezzo meccanico che può effettuare movimenti traslativi:
B1. per mezzo del medesimo motore;
B2. per mezzo di altro motore installato sulla medesima struttura o sul medesimo mezzo meccanico;
B3. per mezzo di altro motore installato su diversa struttura o diverso mezzo meccanico.
Ai fini dell’agevolazione si considera produzione di forza motrice anche il lavoro eseguito dai motori termici nell’ambito della tipologia B per traslare un carico utile all’interno del sito operativo, definibile come forza motrice di traslazione. Sono escluse, quindi, le traslazioni effettuate in assenza di carico utile.
I mezzi meccanici indicati alla tipologia B non devono essere omologati per poter autonomamente circolare sulla rete stradale pubblica.
2) La produzione di forza motrice deve avvenire all’interno dei seguenti siti operativi dove viene svolta una delle attività economiche classificate dalla nomenclatura Ateco 2007 nelle lettere da A ad H (riportata in appendice):
a) Stabilimenti industriali e agricolo-industriali
b) Laboratori: si intendono per tali i laboratori per la ricerca scientifica, nonché quelli dove si svolgono lavori di tipo artigianale o di riparazione;
c) Cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene
3
d) Cantieri di costruzione: si intendono per tali i cantieri di primo impianto, nonché quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria e di modifica di opere già esistenti.
L’agevolazione si riferisce alla produzione di forza motrice che avviene all’interno del sito, ben delimitato e circoscritto, in cui opera il motore termico. E’ esclusa la produzione di forza motrice che avviene, anche solo parzialmente, al di fuori del sito operativo.
Per quanto riguarda i cantieri di costruzione stradale o ferroviaria, il sito operativo è costituito dall’area di cantiere.
3) Al fine di poter determinare l’agevolazione spettante, i motori termici dovranno essere dotati di:
• Contatore delle ore di funzionamento del motore;
• Contatore dei giri erogati dal motore durante le ore di funzionamento;
I predetti contatori devono essere collegati direttamente all’albero motore oppure all’alternatore e contabilizzare le ore ed i giri di effettiva erogazione di potenza da parte del motore; devono essere omologati da ente riconosciuto e certificati dal costruttore; non devono essere azzerabili; devono essere sigillabili.
4) Per il calcolo dei consumi agevolati sono adottati i seguenti parametri:
• Numero di ore di lavoro (HL) del motore termico che produce forza motrice e/o forza motrice di traslazione;
• Numero di giri erogati (RE) dal motore termico durante le ore di lavoro HL;
• Consumi specifici (CSRPM), solitamente espressi in litri/h, del motore termico in relazione ai giri/minuto (RPMP) e alla potenza (P) erogati, ed, in particolare:
o il consumo specifico medio nel periodo considerato (CSMED) del motore termico in relazione ai giri/minuto medi (RPMMED) erogati e alla potenza media erogata (PMED);
4
o il consumo specifico minimo (CSMIN) del motore termico in corrispondenza del minimo numero di giri/minuto (RPMMIN) e della minima potenza (PMIN) erogati;
questi parametri sono quelli forniti a libretto dal costruttore del motore termico e/o della particolare struttura o macchinario, ovvero quelli determinati sperimentalmente in sito. In mancanza del dato ricercato, si procederà per interpolazione lineare dei dati tabellari esistenti.
5) Tenuto conto dell’esperienza maturata nel corso degli anni, al fine di semplificare l’applicazione ed il controllo dell’agevolazione, si ritengono agevolabili i consumi di seguito indicati per ciascuna tipologia:
• Tipologia A. Si tratta di macchinari permanentemente ancorati al terreno o a strutture fisse, che erogano potenza utile prevalentemente in continuo:
o è agevolabile il consumo determinato applicando il consumo specifico medio a tutte le ore di lavoro rilevate a contatore.
• Tipologia B1. Si tratta di macchinari che hanno la possibilità di effettuare movimenti traslativi per mezzo del medesimo motore che eroga forza motrice e che erogano potenza utile per circa la metà del tempo di lavoro, mentre per l’altra metà del tempo erogano solo la potenza minima necessaria per movimenti traslativi in assenza di carico utile:
o è agevolabile il consumo determinato applicando il consumo specifico medio a tutte le ore di lavoro rilevate a contatore, detratto il consumo determinato applicando il consumo specifico minimo alla metà delle ore di lavoro rilevate a contatore.
• Tipologie B2 e B3. Si tratta di macchinari che hanno la possibilità di effettuare movimenti traslativi per mezzo di motore diverso da quello che eroga solo forza motrice. Anche in questi casi i macchinari erogano potenza utile per circa la metà del tempo di lavoro, mentre per l’altra metà del tempo tali macchinari erogano solo la potenza minima necessaria per movimenti traslativi in assenza di carico utile:
o è agevolabile il consumo del motore termico che eroga forza motrice, determinato applicando il consumo specifico medio a tutte le ore di lavoro rilevate a contatore, nonché,
o il consumo del motore termico che eroga forza motrice di traslazione, determinato applicando il consumo specifico medio a tutte le ore di lavoro rilevate a contatore, detratto il
5
consumo determinato applicando il consumo specifico minimo alla metà delle ore di lavoro rilevate a contatore.
6) Il calcolo dei consumi agevolati avviene sulla base delle ore di lavoro HL e del numero di giri RE erogati nel periodo considerato e, di norma, sulla base dei parametri (CSRPM), (RPMP), (P), (CSMIN), (RPMMIN), (PMIN) desunti dalle curve o dalle tabelle di consumo fornite a libretto dal costruttore del motore termico e/o della particolare struttura o macchinario.
In alternativa, per il calcolo dei consumi agevolati, è possibile, su motivata richiesta dell’operatore, adottare consumi specifici medi (CSMED) e minimi (CSMIN) determinati a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contradditorio con l’operatore, secondo condizioni, modalità e durata stabilite da apposito protocollo procedurale condiviso.
Le marce controllate, di norma della durata di una giornata lavorativa, potranno essere prorogate per comprovate esigenze di carattere tecnico; in ogni caso la durata di tali prove non potrà eccedere complessivamente i 5 giorni lavorativi.
I consumi specifici così determinati andranno confermati per ciascuno degli anni successivi di vigenza dell’agevolazione ovvero, se del caso, variati a seguito di apposita verifica in contraddittorio con l’operatore.
Di anno in anno l’operatore può esercitare l’opzione, valevole per l’anno successivo, tra l’utilizzo dei consumi specifici determinati sperimentalmente e l’utilizzo dei parametri previsti per il calcolo dell’agevolazione in assenza di sperimentazione.
Le determinazioni sperimentali sono effettuate con oneri a carico dell’operatore.
In appendice è riportato uno schema di calcolo esemplificativo.
7) Gli operatori che ricevono carburante ad imposta assolta, non possono ricevere carburante in sospensione o riduzione d’imposta. Devono essere osservati gli obblighi di cui all’articolo 25 del TUA.
L’operatore dovrà tenere, con le modalità di cui all’articolo 2219 del Codice Civile, un registro, progressivamente numerato nelle pagine e preventivamente vidimato dall’Ufficio delle dogane competente, sul quale
6
annoterà, per ciascun motore termico riconosciuto ai fini dell’agevolazione, con cadenza settimanale ed entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva:
• la lettura del contatore delle ore di lavoro e la lettura del contatore dei giri erogati dal motore, nonché
• il tipo di carburante utilizzato,
in modo da far coincidere in ogni caso l’ultima rilevazione con la fine del mese.
Il registro può essere tenuto anche in formato elettronico; in tal caso l’operatore farà numerare e vidimare dall’Ufficio delle dogane competente un registro a fogli mobili sui quali saranno stampate, con le stesse cadenze previste per il registro a libro, le registrazioni effettuate in formato elettronico.
L’operatore richiede, con cadenza non inferiore al trimestre, all’Ufficio delle dogane competente la liquidazione dell’agevolazione maturata fornendo contestualmente le letture iniziali e finali dei contatori delle ore lavorate e dei giri motore di ciascun motore termico riconosciuto ai fini dell’agevolazione.
Alla richiesta andrà allegato, debitamente sottoscritto dall’operatore, un elenco riepilogativo dei DAS relativi al carburante ricevuto, con l’indicazione delle relative quantità, nonché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore.
L’Ufficio liquiderà un’agevolazione corrispondente al consumo calcolato applicando i parametri di cui al primo o al secondo periodo del punto 6).
Nel caso di utilizzo di consumi specifici determinati sperimentalmente, di cui al secondo periodo del punto 6), se l’Ufficio delle dogane competente, nel corso dell’attività di controllo, dovesse riscontrare una variazione superiore al 10% di tali consumi specifici, procederà ad una nuova determinazione sperimentale, il cui esito è da notificare all’operatore entro 30 giorni lavorativi dalla fine dell’attività di controllo. Se l’operatore, nell’esercizio della propria attività, dovesse riscontrare una variazione superiore al 10% dei consumi specifici determinati sperimentalmente, provvederà a darne comunicazione all’Ufficio delle dogane competente che procederà ad una nuova determinazione sperimentale, con le modalità sopra indicate ed entro gli stessi termini. In ogni caso i nuovi parametri avranno decorrenza, al più tardi, dalla data della notifica di cui sopra. Il riscontro di variazioni inferiori ai predetti limiti non dà luogo a nuove determinazioni sperimentali in corso d’anno.
7
L’agevolazione riconosciuta spettante viene liquidata dall’Ufficio delle dogane ed erogata con le modalità di cui al D.M. 12 dicembre 1996, n. 689.
8) Gli operatori che ricevono carburante in sospensione o riduzione d’imposta assumono la qualifica di operatore professionale registrato, devono osservare gli obblighi di cui all’articolo 8 del TUA e non possono ricevere carburante ad imposta assolta.
L’operatore, oltre a tenere il registro di cui al precedente punto 7), implementato, alle medesime scadenze, con il consumo effettivo, dovrà tenere il registro di carico e scarico previsto per gli oli minerali.
L’operatore richiede, con cadenza annuale, all’Ufficio delle dogane competente, la liquidazione dell’agevolazione maturata fornendo contestualmente le letture iniziali e finali dei contatori delle ore lavorate e dei giri motore di ciascun motore termico riconosciuto ai fini dell’agevolazione e il relativo bilancio energetico. Alla richiesta andrà allegato un elenco riepilogativo dei DAA relativi al carburante ricevuto, debitamente sottoscritto dall’operatore, con l’indicazione delle relative quantità, nonché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore. Nel caso di utilizzo dei parametri di cui al primo periodo del punto 6), l’Ufficio liquiderà un’agevolazione corrispondente al minore dei valori tra il consumo effettivo registrato e quello calcolato applicando i predetti parametri.
Nel caso di utilizzo dei parametri determinati sperimentalmente, di cui al secondo periodo del punto 6), si applica quanto disposto con la nota 10824 del 28 gennaio 2010, consultabile nel sito di questa Agenzia.
9) Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione dovrà inizialmente essere presentata istanza corredata, oltre che dei dati identificativi del richiedente, dei seguenti documenti:
• certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
• descrizione dell’attività svolta e delle modalità di utilizzo dei motori termici da agevolare;
• planimetria e delimitazione del sito operativo;
• descrizione delle caratteristiche e dell’ubicazione del deposito ad uso privato, agricolo o industriale destinato a ricevere il carburante ad imposta assolta o agevolata, e allegazione, nel caso degli operatori di
8
cui al punto 8), delle tabelle di taratura dei serbatoi di stoccaggio, diversi da quelli propri dei macchinari;
• numeri di matricola e caratteristiche tecniche di ciascun macchinario e di ciascun motore termico per cui si chiede l’agevolazione; in particolare, dovranno essere fornite le curve o le tabelle di consumo; tali dati dovranno essere quelli rilasciati dal costruttore;
• certificati di omologazione dei contatori delle ore lavorate e dei giri motore erogati, di cui al punto 3), comprensivi di schema tecnico dei relativi circuiti che ne consenta l’esatta individuazione. In mancanza, dovranno essere svolte apposite prove sperimentali in contraddittorio, come indicato al n. VII del successivo punto 10).
L’Ufficio delle dogane competente procede all’esame della documentazione prodotta e verifica in sopralluogo la situazione degli impianti. Della verifica viene redatto apposito verbale.
Il riconoscimento dell’agevolazione viene notificato al richiedente. L’eventuale diniego dell’agevolazione deve essere debitamente motivato e notificato.
Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso in cui sia stata richiesta la determinazione sperimentale dei parametri, il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni lavorativi. In ogni caso l’agevolazione ha decorrenza, al più tardi, dalla data in cui deve concludersi il procedimento.
Qualunque modifica o inconveniente inerente l’agevolazione va immediatamente comunicato all’Ufficio delle dogane competente. Gli eventuali spostamenti dei macchinari autorizzati all’agevolazione vanno comunicati seguendo la procedura già prevista, per i gruppi elettrogeni mobili, dalla Circolare n. 42/D del 21 settembre 2001 e fornendo, altresì, planimetrie e delimitazioni relative ai diversi siti operativi.
L’Ufficio delle dogane competente può effettuare controlli e verifiche in ogni momento. L’operatore deve mettere a disposizione tutta la documentazione inerente l’agevolazione ad ogni richiesta dell’Ufficio delle dogane competente. L’operatore deve conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni.
Per le agevolazioni già esistenti continuano ad applicarsi i consumi specifici già determinati dai competenti Uffici delle dogane, purché non in contrasto con le indicazioni qui fornite. Continuano, inoltre, ad avere validità gli strumenti di misura già prescritti dagli stessi Uffici, salvo che l’operatore non chieda tramite apposita istanza di volersi avvalere delle modalità e degli strumenti di misura previsti nelle presenti direttive.
9
10) Si forniscono di seguito chiarimenti riguardanti alcune questioni specifiche prospettate, utili per una corretta applicazione e gestione dell’agevolazione.
Questione prospettata
Chiarimenti
I. Ammissibilità all’agevolazione delle macchine movimento terra, quali escavatori, ruspe, bulldozer, dumper, nonché macchine operatrici battipista che operano in siti ben delimitati, per specifiche attività, quali, ad esempio, la manutenzione delle piste da sci.
I macchinari in argomento sono di norma ricompresi nelle tipologie B1 o B2 descritte al punto 1) ed hanno quindi diritto all’agevolazione nei termini indicati al punto 5), a condizione che siano utilizzate nei siti operativi di cui al punto 2) e, come indicato al punto 1), non siano omologati per poter autonomamente circolare sulla rete stradale pubblica.
II.Trattamento delle “gru a cavalletto” che si muovono per mezzo di ruote gommate non su binari, ma su piste delimitate.
I macchinari in questione sono utilizzati, generalmente, nei porti per lo spostamenti di container. Anche questi macchinari sono di norma ricompresi nelle tipologie B1 o B2. Non rileva il fatto che possano muoversi liberamente nel sito operativo, oppure siano vincolate da rotaie o piste dedicate. Si rimanda a quanto riferito alla questione I precedente.
III.Definizione di “sito industriale” in presenza di particolari realtà, come, ad esempio, le cave di estrazione.
L’attività di estrazione in cava è attività industriale a tutti gli effetti. Si rimanda al punto 2), dove sono indicate anche le attività economiche, con riferimento alla nomenclatura Ateco 2007, che possono beneficiare dell’agevolazione.
IV.Durata delle prove di consumo o delle marce controllate.
Come indicato al punto 6), è previsto l’utilizzo di consumi specifici determinati in sito, su richiesta dell’operatore, attraverso una sperimentazione effettuata per mezzo di marce controllate svolte in contradditorio con l’operatore, secondo condizioni, modalità e durata stabilite da apposito protocollo procedurale condiviso. Le prove o le marce controllate, di norma della durata di una giornata lavorativa, potranno essere prorogate, per comprovate esigenze di carattere tecnico. La durata di tali prove o marce controllate non può essere superiore, complessivamente, a 5 giorni lavorativi, e, comunque, deve essere tale da consentire la conclusione del procedimento avviato con la presentazione della richiesta di agevolazione entro il termine indicato al punto 8).
10
Questione prospettata
Chiarimenti
V.Tipologia delle prove di consumo o marce controllate. In merito a tale questione, alcuni operatori hanno espresso perplessità circa la richiesta, da parte di taluni Uffici, dell’applicazione di strumentazioni aggiuntive per la determinazione dei consumi
Fatto salvo quanto previsto al punto 8), gli unici strumenti di misura necessari per la determinazione dei consumi sono il contatore delle ore di funzionamento del motore e il contatore dei giri erogati dal motore, come indicato al punto 3).
VI.Tenuta dei registri di carico e scarico in presenza di un consumo calcolato con apposito parametro.
Si rimanda a quanto indicato nei punti 7) e 8).
VII. Omologazione degli strumenti di misura.
Come indicato al punto 3), i due strumenti di misura richiesti devono appartenere a un tipo omologato da ente riconosciuto e certificati dal costruttore come conformi al tipo omologato; non devono essere azzerabili; devono essere sigillabili. E’ ammessa, in caso di accertata mancanza di tali omologazioni, la determinazione sperimentale dell’affidabilità degli strumenti di misura, la cui tolleranza non dovrà essere superiore a quella prevista per analoga strumentazione di tipo omologato.
VIII.Corretta definizione degli impianti di erogazione dei carburanti in alcuni siti industriali. Sono state manifestate perplessità circa la definizione degli impianti in parola, che in alcuni casi sarebbero considerati “distributori automatici”.
Si rimanda a quanto indicato nella Circolare n. 44/D del 28 luglio 2007, nella quale è stata recepita la definizione di impianto di distribuzione stabilita dal Ministero per lo sviluppo economico ed in particolare che: “un serbatoio non collegato ad una colonnina e relativo erogatore in grado di quantificare in euro al momento dell’erogazione, in tempo reale, non può essere considerato impianto di distribuzione e rientra nella disciplina che regola i depositi di oli minerali”. Pertanto, gli impianti di erogazione in argomento, non rispondenti al criterio sopra riportato, non possono essere considerati “distributori automatici”.
11
Punto 11 della Tabella A allegata al D. Lgs 504/95, Testo Unico delle Accise.
11) Per le officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni per le quali l’operatore accetta l’applicazione di un consumo specifico forfetario pari al valore base di 0,212 kg/kWh, già definito nel telex 2768/7/VII/PC del 5/6/1998, il calcolo dei consumi agevolati avviene sulla base dell’energia elettrica prodotta misurata da contatore appositamente suggellato: KA (kilogrammi di gasolio agevolati) = 0,212 x EP (energia prodotta in kWh misurata dal contatore).
In alternativa, su motivata richiesta dell’operatore, è possibile adottare consumi specifici medi determinati a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contradditorio con l’operatore, secondo condizioni, modalità e durata stabilite da apposito protocollo procedurale condiviso. Le marce controllate, di norma della durata di 3 giornate lavorative, potranno essere prorogate, per comprovate esigenze di carattere tecnico; in ogni caso la durata di tali prove non può eccedere complessivamente i 5 giorni lavorativi. I consumi specifici così determinati andranno confermati per ciascuno degli anni successivi di vigenza dell’agevolazione ovvero, se del caso, variato a seguito di apposita verifica in contraddittorio con l’operatore.
Di anno in anno l’operatore può esercitare l’opzione, valevole per l’anno successivo, tra l’utilizzo dei consumi specifici determinati sperimentalmente e l’utilizzo del consumo specifico forfetario di 0,212 kg/kWh.
Le determinazioni sperimentali sono effettuate con oneri a carico dell’operatore.
12) Gli operatori che ricevono gasolio ad imposta assolta, non possono ricevere gasolio in sospensione o riduzione d’imposta. Devono essere osservati gli obblighi di cui all’articolo 25 del TUA.
L’operatore dovrà tenere, con le modalità di cui all’articolo 2219 del Codice Civile, un registro, progressivamente numerato nelle pagine e preventivamente vidimato dall’Ufficio delle dogane competente, sul quale annoterà, per ciascun gruppo elettrogeno riconosciuto ai fini dell’agevolazione, con cadenza settimanale ed entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva, la lettura del contatore dell’energia elettrica prodotta, in modo da far coincidere in ogni caso l’ultima rilevazione con la fine del mese.
12
Il registro può essere tenuto anche in formato elettronico, come indicato al precedente punto 7).
L’operatore richiede, con cadenza non inferiore al trimestre, all’Ufficio delle dogane competente la liquidazione dell’agevolazione maturata fornendo contestualmente le letture iniziali e finali dei contatori dell’energia elettrica prodotta per ciascun gruppo elettrogeno riconosciuto ai fini dell’agevolazione. Alla richiesta andrà allegato l’elenco riepilogativo dei DAS di cui al precedente punto 7).
L’agevolazione riconosciuta spettante viene liquidata dall’Ufficio delle dogane ed erogata con le modalità di cui al D.M. 12 dicembre 1996, n. 689.
13) Gli operatori che ricevono gasolio in sospensione o riduzione d’imposta assumono la qualifica di operatore professionale registrato, devono osservare gli obblighi di cui all’articolo 8 del TUA e non possono ricevere gasolio ad imposta assolta.
L’operatore, oltre a tenere il registro di cui al precedente punto 11), dovrà tenere il registro di carico e scarico previsto per gli oli minerali.
L’operatore richiede, con cadenza annuale, all’Ufficio delle dogane competente la liquidazione dell’agevolazione maturata fornendo contestualmente le letture iniziali e finali dei contatori dell’energia elettrica prodotta per ciascun gruppo elettrogeno riconosciuto ai fini dell’agevolazione e il relativo bilancio energetico. Alla richiesta andrà allegato l’elenco riepilogativo dei DAA di cui al precedente punto 8).
14) L’Ufficio liquiderà un’agevolazione corrispondente al consumo calcolato applicando i parametri di cui al primo o al secondo periodo di cui al punto 11).
Nel caso di utilizzo di consumi specifici determinati sperimentalmente, di cui al secondo periodo del punto 11), se l’Ufficio delle dogane competente, nel corso dell’attività di controllo, dovesse riscontrare una variazione superiore al 10% di tali consumi specifici, procederà ad una nuova determinazione sperimentale, il cui esito è da notificare all’operatore entro 30 giorni lavorativi dalla fine dell’attività di controllo. Se l’operatore, nell’esercizio della propria attività, dovesse riscontrare una variazione superiore al 10% dei consumi specifici determinati sperimentalmente, provvederà a darne comunicazione all’Ufficio delle dogane competente che procederà ad una nuova determinazione sperimentale, con le modalità sopra
13
indicate ed entro gli stessi termini. In ogni caso i nuovi parametri avranno decorrenza, al più tardi, dalla data della notifica di cui sopra. Il riscontro di variazioni inferiori ai predetti limiti non dà luogo a nuove determinazioni sperimentali in corso d’anno.
15) Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione dovrà inizialmente essere presentata istanza corredata, oltre che dai dati identificativi del richiedente, dai seguenti documenti:
• certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato
• descrizione dell’attività svolta e delle modalità di utilizzo dei gruppi elettrogeni da agevolare
• descrizione delle caratteristiche e dell’ubicazione del deposito ad uso privato, agricolo o industriale destinato a ricevere il gasolio ad imposta assolta o agevolata, e allegazione, nel caso degli operatori di cui al punto 13), delle tabelle di taratura dei serbatoi di stoccaggio, diversi da quelli propri dei macchinari
• numeri di matricola e caratteristiche tecniche di ciascun gruppo elettrogeno per cui si chiede l’agevolazione; in particolare, dovranno essere fornite le curve o le tabelle di consumo del motore accoppiato con l’alternatore alle varie percentuali di carico; tali dati dovranno essere quelli rilasciati dal costruttore o dall’assemblatore
• elenco delle principali utenze collegate con le relative potenze di targa
• certificati di omologazione dei contatori dell’energia elettrica prodotta
• certificati di collaudo e di taratura delle strumentazione di misura.
Per le agevolazioni già esistenti continuano ad applicarsi i consumi specifici già determinati dai competenti Uffici delle dogane e continuano ad avere validità gli strumenti di misura già prescritti dagli stessi Uffici. Per gli spostamenti dei gruppi elettrogeni mobili, continua ad applicarsi quanto previsto con la Circolare n. 42/D del 21 settembre 2001.
* * * * * *
14
Si confermano, per quanto non in contrasto con le attuali, le direttive 1829/I/PC del 25.3.1998 e 3677/I/PC del 30.9.1998.
Si richiama, infine, l’attenzione sulla corretta applicazione delle norme sull’imposta di bollo di cui al DPR 642/1972.
Devono intendersi sostituite tutte le precedenti direttive emanate, anche a livello regionale, nella materia in oggetto, qualora siano in contrasto con quelle qui contenute. Le Direzioni regionali ne vigileranno la corretta ed uniforme applicazione, segnalando tempestivamente a questa Direzione centrale eventuali criticità al riguardo.
Il Direttore centrale
15
Appendice 1
Nomenclatura Ateco 2007
A – Agricoltura, silvicoltura e pesca
B – Estrazione di minerali da cave e miniere
C – Attività manifatturiere
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H – Trasporto e magazzinaggio
(il dettaglio di ciascuna lettere è consultabile su sito web dell’Istat)
Appendice 2
Schema di calcolo
Si fornisce un esempio di procedura di calcolo dei consumi agevolati.
Legenda:
(CSRPM), (CSMIN), (CSMED) = Consumo specifico
(RPMP), (RPMMIN), (RPMMED) = Giri al minuto
(PRPM), (PMIN), (PMED) = Potenza erogata
(HL), (HLFM), (HLTR) = Ore lavorate
RE = Numero di giri erogati in HL
(LC), (LCMIN) , (LCMED ), (LCMEDFM), (LCMEDTR ), (LCMINTR) = Litri consumati
LA = Litri agevolati
16
In assenza di sperimentazione in sito, i consumi agevolati saranno calcolati sulla base dei parametri desunti dalle curve o dalle tabelle di consumo fornite a libretto dal costruttore del motore termico e/o della particolare struttura o macchinario.
In presenza di sperimentazione, i consumi agevolati saranno calcolati utilizzando i parametri determinati sperimentalmente in sito.
• Per tutte le tipologie e per ciascun motore termico:
o si calcola il numero di giri/ora medio RPHMED = RE/HL
o si trasforma RPHMED in RPMMED = RPHMED / 60
o si considera il consumo specifico CSMED in relazione ai RPMMED erogati, cui corrisponde una potenza erogata PMED
quindi,
• per la tipologia A):
o si calcola il numero di litri consumati LCMED = CSMED x HL
o il numero di litri agevolati sarà LA = LCMED
• per la tipologia B1):
o si calcola il numero di litri consumati alla potenza media PMED pari a LCMED = CSMED x HL
o si considera il consumo specifico CSMIN in relazione ai RPMMIN erogati, cui corrisponde una potenza erogata PMIN
o si calcola il numero di litri consumati alla potenza minima PMIN pari a LCMIN = CSMIN x HL
o il numero di litri agevolati sarà LA = LCMED – ½ LCMIN
• per la tipologia B2 e B3):
o per il motore che eroga forza motrice (FM):
.. si calcola il numero di litri consumati alla potenza media PMEDFM pari a LCMEDFM = CSMEDFM x HLFM
o per il motore che eroga forza motrice di traslazione (TR):
.. si calcola il numero di litri consumati alla potenza media PMEDTR pari a LCMEDTR = CSMEDTR x HLTR
.. si considera il consumo specifico CSMIN in relazione ai RPMMIN erogati, cui corrisponde una potenza erogata PMIN
.. si calcola il numero di litri consumati alla potenza minima PMIN pari a LCMINTR = CSMIN x HLTR
o il numero di litri agevolati sarà LA = LCMEDFM + LCMEDTR - ½ LCMINTR
17